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Speciale “collegato lavoro”: contributi figurativi e cessazione di attività

10/12/2010

Lo scorso 24 novembre è entrato in vigore il “Collegato lavoro”. Vediamo le novità riguardanti i contributi figurativi e gli indennizzi per cessazione da attività commerciale.

Contributi figurativi

Nel “collegato lavoro”è stato stabilito che il valore retributivo  dei  contributi figurativi accreditati al lavoratore, successivamente al 1° gennaio 2005, è pari all’intero  stipendio  mensile  percepito, esclusa la “tredicesima” e altre mensilità “extra”.
Inoltre, durante i periodi di malattia o infortunio, la contribuzione figurativa per il lavoratore è prolungata per un massimo di 22 mesi, oltre i quali si è senza copertura  assicurativa. Per il lavoratore inabile, l’intero periodo sarà coperto dai contributi figurativi anche se si percepisce la rendita Inail.

Indennizzi per cessazione da attività commerciale

Per chi chiude definitivamente un’attività commerciale ,viene confermata nel “collegato lavoro” la possibilità di ricevere un’indennità pari alla pensione minima, corrisposta con modalità e cadenze identiche a quelle per il trattamento pensionistico.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2012 e i requisiti previsti per l’erogazione dell’indennizzo dovranno essere maturati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
L’indennità, compatibile con la titolarità di trattamenti pensionistici ma non con altre attività lavorative, può essere percepita solamente se si possiedono i seguenti requisiti:

  • essere titolari o coadiutori  di attività commerciali al minuto, in sede fissa, o su area pubblica, abbinata ad attività di vendita  di alimenti e bevande nonché agenti e rappresentanti di commercio ed esercenti legati alla stessa attività ristoratrice
  • avere un’età superiore ai 62 anni per gli uomini e a 57 per le donne
  • essere iscritti  da almeno 5 anni presso la gestione speciale  commercianti Inps, al momento della cessazione dell’attività, come titolari o collaboratori dell’impresa
  • aver riconsegnato  al Comune  la licenza per l’esercizio commerciale dell’attività
  • essere cancellati  dal Registro degli esercenti il commercio  e dal registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa attività. Per gli agenti e rappresentanti di commercio, la cancellazione è dal ruolo della loro categoria presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Puoi leggere la prima parte dello speciale “Collegato lavoro” qui.


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